Abilitazione e aggiornamento per i coordinatori della sicurezza nei cantieri

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Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri: requisiti per l'abilitazione e obblighi di aggiornamento

23/08/2024

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

REQUISITI PER L'ABILITAZIONE

Per comodità e chiarezza riportiamo direttamente quanto scritto nell'Art. 98 del D.Lgs. 81/2008 

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI

Dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008) è previsto l’obbligo di aggiornamento per i Coordinatori “della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”

Il D.Lgs. 81/2008 dispone che per i Coordinatori, che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Per i Coordinatori che hanno completato il corso di abilitazione al ruolo (120h) dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 81/2008, per la definizione del quinquennio di aggiornamento, fa fede la data di completamento del corso di formazione.

E SE NON MI AGGIORNO?
Ci aiuta a dare questa risposta l'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.17/2013 del 19 dicembre 2013:
"…coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante."

COME MI POSSO AGGIORNARE?
L'aggiornamento può essere svolto frequentando corsi/seminari di formazione organizzati da Enti autorizzati al rilascio dell'attestato (in primis Ordini e Collegi professionali).
I corsi possono avere durata variabile ed essere distribuiti nel quinquennio, la somma delle ore frequentate nel quinquennio deve essere di almeno 40.
I corsi possono essere organizzati:
  • IN PRESENZA FISICA
  • IN VIDEO CONFERENZA SINCRONA (DIRETTA STREAMING)
  • IN E-LEARNING (FAD ASINCRONA)
CHI MI AIUTA A MONITORARE LE SCADENZE?
Il Professionista (Coordinatore/RSPP/etc.) è individualmente responsabile della gestione del proprio percorso formativo e della custodia dei documenti che dimostrano sia l’abilitazione che il successivo aggiornamento.
Gli Enti che rilasciano l’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza (quali Ordini e Collegi professionali) non attestano  il possesso dell’abilitazione e l’aggiornamento dei singoli Professionisti.

💡 Noi possiamo ricostruire la tua storia formativa dei corsi sulla sicurezza  per i quali gestiamo la Segreteria Organizzativa per conto di Ordini e Collegi professionali pertanto riusciamo a fornire, su richiesta dell'interessato, un riepilogo dei corsi svolti!


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